CIRCOLARE
NOVITA’ FISCALI IN TEMA DI CONTRATTI DI APPALTO, SUBAPPALTO ED ALTRI RAPPORTI CONTRATTUALI
Con la presente circolare, si forniscono alcuni importanti chiarimenti sulla nuova disciplina, introdotta dall’art. 4, del D.L. 124/2019, convertito con modificazione dalla L. 157/2019 (cd. “Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020”, d’ora in poi, anche soltanto “Decreto collegato”) prevista per i pagamenti delle ritenute in relazione ai dipendenti impiegati per l’esecuzione di contratti di appalto, subappalto, ed altri rapporti contrattuali differentemente denominati, che risultino caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo, in via prevalente, dei beni strumentali di quest’ultimo.
Premessa
Con il summenzionato art. 4, con cui è stato inserito l’art. 17-bis nel D. Lgs. 241/1997, il legislatore ha introdotto una serie di misure volte al contrasto dell’omesso versamento delle ritenute sulle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto e affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, quali: l’obbligo per il soggetto committente di richiedere all’impresa appaltatrice od affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.
Nella stessa ottica, l’art. 4 del citato Decreto collegato ha esteso il meccanismo del reverse charge alle medesime prestazioni – ovvero derivanti da contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o da altri rapporti negoziali, comunque denominati – allorquando siano caratterizzate dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.
Vediamo nel dettaglio cosa tratta la nuova disciplina.
1. Versamento delle ritenute da parte delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e/o affidatarie. Caratteri preliminari.
Il comma 1 del nuovo art. 17-bis del D. Lgs. dispone che il committente, quale sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, che affida il compimento di una o più opere ovvero di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000,00 ad un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto o affidamento a soggetti consorziati, oppure di rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti impiegati per lo svolgimento dell’incarico.
Le imprese appaltatrici, subappaltatrici od affidatarie, per loro parte, sono obbligate a rilasciarle.
In buona sostanza, l’applicazione della suddetta norma è quindi subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
1) residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano da parte del committente;
2) affidamento di un’opera o di un servizio da parte del committente a un’impresa, mediante contratti di appalto, subappalto o affidamento a soggetti consorziati, o mediante altri rapporti negoziali;
3) importo complessivo annuo delle opere o servizi affidati dall’impresa committente tramite i negozi contrattuali di cui al punto 2) superiore ad euro 200.000,00;
4) opere e servizi ad intenso utilizzo di manodopera presso le sedi del soggetto committente;
5) utilizzo di beni strumentali che risultino di proprietà del committente oppure che siano a lui riconducibili.
2. Obbligo di rilascio della quietanza di pagamento delle ritenute da parte delle imprese appaltatrici, subappaltatrici od affidatarie.
Le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie devono pertanto versare le ritenute con distinte deleghe di pagamento (modelli F24) per ciascun committente, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti di cui le stesse dispongano.
Al fine di consentire al committente di effettuare il riscontro che quanto effettivamente dovuto in termini di ritenute risulti correttamente pagato, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza di versamento delle ritenute, le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie dovranno quindi trasmettere al committente – e, relativamente alle ritenute versate da parte delle imprese subappaltatrici, anche alle proprie imprese appaltatrici – i seguenti documenti:
ü le deleghe di pagamento delle ritenute (che, ricordiamo, devono essere predisposte e pagate distintamente con riferimento a ciascun committente);
ü l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel corso del mese precedente per l’esecuzione delle opere e dei servizi affidati dal committente, riportando, in particolare:
- il codice fiscale di ciascun dipendente;
- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun dipendente;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun dipendente (e collegata alla prestazione in oggetto);
- il dettaglio delle ritenute fiscali trattenute nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore dipendente, indicando separatamente le ritenute connesse alla prestazione in oggetto, affidata dal committente.
E’ poi previsto che un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate disciplini ulteriori modalità di trasmissione telematiche delle predette informazioni al committente, al fine di consentire un più rapido e semplice riscontro dei dati.
3. Violazione degli obblighi relativi al pagamento delle ritenute e/o all’invio della relativa quietanza di pagamento al committente.
Nel caso in cui entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi da parte delle imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie e queste ultime:
ü non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le ulteriori informazioni di dettaglio previste (di cui al precedente punto 1); ovvero
ü risulti l’omesso o l’insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa,
il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati a favore dell’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria
ü sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio; ovvero
ü per un importo pari all’ammontare delle ritenute fiscali non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa dall’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria al committente (elencata al precedente punto 1).
Il committente è poi tenuto a dare comunicazione della sospensione del pagamento all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti entro 90 giorni.
Tra l’altro, per lo stesso importo oggetto di sospensione (e limitatamente a detto ammontare)[1], l’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria titolare del credito maturato non potrà esperire nessuna azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fintanto che non risulti correttamente adempiuto il versamento delle ritenute.
Deve comunque essere tenuto conto che la predetta misura “sanzionatoria” (sospensione dei pagamenti da parte del committente) in capo all’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria, si aggiungono le ordinarie sanzioni amministrative cui queste ultime sono soggette per errata determinazione od omessa esecuzione delle ritenute, nonché per l’omesso versamento delle stesse (quest’ultima pari al 30% dell’importo non versato, eventualmente riducibile tramite l’istituto del “ravvedimento operoso”).
Da rilevare, inoltre, che qualora non adempia agli obblighi previsti a suo carico (richiesta delle quietanze di pagamento delle ritenute, sospensione dei pagamenti fino a concorrenza degli importi summenzionati), anche il committente è passibile di sanzioni; in particolare, quest’ultimo sarà obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione amministrativa irrogata all’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute, di corretta esecuzione delle stesse e di versamento nei termini. Tale somma a carico del committente, irrogata a titolo di sanzione, non può essere regolata con compensazione.
4. Ulteriore esclusione per l’istituto della compensazione.
Analogamente a quanto previsto al punto 2) della presente circolare con riferimento alle ritenute fiscali, anche per i contributi previdenziali ed assistenziali e per i premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti che sono messi a disposizione del committente per l’esecuzione delle opere o delle prestazioni di servizi, le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie non possono avvalersi dell’istituto della compensazione.
5. Deroga alla nuova disciplina.
Tutti gli obblighi descritti ai precedenti punti da 1) a 4) della presente circolare (ovvero: trasmissione delle deleghe di pagamento relative alle ritenute fiscali al committente; divieto della possibilità di compensare le somme relative a ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali; sospensione dei pagamenti da parte del committente in caso di inottemperanza degli obblighi di esecuzione o versamento delle ritenute e/o di completa trasmissione dei dati da parte delle imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie) non si rendono applicabili in presenza dei seguenti requisiti, che devono sussistere – con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per l’invio delle quietanze di pagamento al committente – in capo alle imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie:
ü risultino in attività da almeno 3 anni;
ü abbiano eseguito, nel corso dell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati in conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dello stesso periodo;
ü non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per importi superiori ad euro 50.000,00, relativi ad imposte sui redditi, IRAP, ritenute e/o contributi previdenziali, per i quali i termini di pagamento risultino scaduti e non pagati (a meno che non siano in essere provvedimenti di sospensione o piani di rateazione).
Ai fini di far valere l’esonero dalla summenzionata disciplina, le imprese appaltatrici, subappaltatrici od affidatarie sono tenute a trasmettere la comunicazione circa la sussistenza dei predetti requisiti al committente, unitamente ad una “certificazione” fiscale che sarà rilasciata a cura dell’Agenzia delle Entrate (in base a termini e regole che saranno successivamente stabilite e che, presumibilmente, corrisponderà ad una sorta di “DURC” riferito, però, ai soli aspetti fiscali), avente validità di 4 mesi dal rilascio.
6. Introduzione nuova fattispecie di applicazione del reverse charge.
Fino ad ora, l’istituto del reverse-charge (per cui il debitore dell’imposta sul valore aggiunto risulta essere il cessionario di un’operazione, in luogo del cedente, in base alla regola ordinaria) era applicabile alle seguenti operazioni, disciplinate dall’art. 17, c. 6, lett. da a) a a-quater)[2]. I commi 3 e 4 dell’art. 4 del Collegato fiscale alla Legge di Bilancio hanno tuttavia previsto che l’istituto del reverse-charge sia ora applicabile anche a prestazioni di servizi, diverse da quelle sinora previste dalle predette lettere, qualora siano effettuate:
ü sulla base di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati od altri rapporti negoziali comunque denominati; e sempreché
ü i suddetti contratti di appalto risultino caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del soggetto committente, con utilizzo dei beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a quest’ultimo riconducibili sotto qualunque forma.
Questa disposizione, che comunque non si applica alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e delle società partecipate da amministrazioni pubbliche di cui all’elenco contenuto nell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, nonché delle agenzie per il lavoro, è subordinata al rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione Europea[3].
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Lo Studio rimane a completa disposizione per ulteriori chiarimenti.
[1] Si intende, tuttavia, che qualora il committente decida arbitrariamente di sospendere l’importo totale del corrispettivo dovuto all’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria, per la parte eccedente l’importo il cui pagamento deve essere sospeso per legge (e, si ripete, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, oppure per l’ammontare pari alle ritenute fiscali non versate), potranno invece essere esperite azioni esecutive.
[2] Si tratta, in particolare:
- delle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori (lett. a);
- delle cessioni di fabbricati e/o porzioni di fabbricati abitativi o strumentali, effettuate ai sensi, rispettivamente, dei numeri 8-bis) e 8-ter), del comma 1, dell’art. 10, del D.P.R. 633/1972, ove il cedente abbia manifestato l’opzione per l’imposizione (lett. a-bis);
- delle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (lett. a-ter);
- delle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, secondo quanto stabilito dalla lett. a-quater).
[3] L’art. 395 della direttiva 2006/112/CE prevede che “il Consiglio [dell’Unione europea], deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta [sul valore aggiunto] o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali”.
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